scambio di personale connesso con la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sara' trattato conformemente ai principi seguenti: a. - la Parte inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio fino al punto d'ingresso nel Paese ospitante all'andata e a partire dallo stesso punto al ritorno nonche' tutte le spese relative alle retribuzioni, all'assicurazione sociale e ad ogni altro compenso previsto dai propri regolamenti: b. - la Parte ospitante sosterra' le spese di trasporto del personale in visita a partire dal suo punto d'arrivo nel Paese ospitante e le spese di alloggio e quelle relative ai programmi organizzati dalla Parte ospitante: c. - la Parte ospitante assicurera' al personale in visita durante il periodo di servizio ufficiale le cure mediche d'emergenza e ogni Parte si assume la responsabilita' e gli oneri dell'evacuazione dei propri malati, feriti o deceduti; d. - gli oneri finanziari e la gestione dei frequentatori e borsisti di ciascuna Parte saranno oggetto di disposizioni da definire tra le Parti; e. - i beni e servizi forniti dalla Parte ospitante, compresa l'utilizzazione dello spazio aereo, marittimo e terrestre, delle basi e delle infrastrutture, saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. Le modalita' di pagamento saranno oggetto di accordi particolari.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art6 · fonte su Normattiva