Art. 19 — Personale militare richiamato
Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonche' degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attivita' di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
