Art. 13 — Ritenute in conto entrate Tesoro
[1]A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento ((...));
- 1)dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
- 2)dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
- 3)dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;
- 4)dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 5)dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';
- 6)dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16. Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. A decorrere dal 1° gennaio 1976 e' soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 21 luglio 1983
3con decorrenza dal 1 gennaio 1983
Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' elevata al 7,06 per cento".
L. 17 aprile 1985, n. 141
5con decorrenza dal 1 maggio 1985
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 e' elevata a all'8,25 per cento".
D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155
6La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1› gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1› gennaio 1991".
Testo vigente dal 2 marzo 1989
