Art. 22 — Base pensionabile per il personale ferroviario
L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente: "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
- a)indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- b)indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
- c)assegno personale pensionabile. Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge".
Testo vigente dal 7 maggio 1976
