L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente: "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:

  • a)indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  • b)indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
  • c)assegno personale pensionabile. Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge".

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/2017

    Questione infondata
    7 dicembre 2017

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), non è accolta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie e conseguente carattere ipotetico e virtuale del prospettato vulnus agli artt. 36 e 38 Cost. La norma censurata - non includendo l'indennità integrativa speciale tra le componenti retributive cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie] - preclude l'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio a quo, volta ad ottenere l'applicazione della maggiorazione, e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non presuppone l'accertamento nel caso concreto della denunciata inadeguatezza e mancanza di proporzionalità della pensione calcolata senza maggiorazione. La rilevanza della questione non presuppone l'accertamento della lesione dei principi costituzionali nella concreta vicenda oggetto del giudizio a quo. ( Precedente citato: sentenza n. 174 del 2016 ).

    Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 220 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 22 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art22 · fonte su Normattiva