Art. 21 — Ritenute per il Fondo pensioni
L'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 1976 e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
- 1)dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
- 2)dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- 3)dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
- 4)dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero".
Testo vigente dal 7 maggio 1976
