Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo. Tale aumento e' attribuito:
- a)per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
- b)per una quota proporzionale in caso diverso. Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.
Testo vigente dal 28 febbraio 1974
