Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo. Tale aumento e' attribuito:

  • a)per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
  • b)per una quota proporzionale in caso diverso. Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.

Testo vigente dal 28 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;22~art2 · fonte su Normattiva