In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge puo' superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennita' particolari.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge puo' superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennita' particolari.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art37 · fonte su Normattiva