In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge puo' superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennita' particolari.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art37 · fonte su Normattiva