Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, e' aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:

  • a)scatti di anzianita' compreso lo scatto anomalo;
  • b)superminimo professionale;
  • c)assegno ad personam di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279. A decorrere dal 1› gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono, nella misura del 60 per cento del loro importo, alla determinazione della base pensionabile:
  • a)indennita' di controllo;
  • b)indennita' di volo;
  • c)indennita' tecnico-amministrativa;
  • d)indennita' professionale per il personale dirigente. In caso di cumulo di piu' indennita' viene considerata la piu' favorevole. Per il personale che fruisce dell'indennita' di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennita' spettante per il profilo professionale di appartenenza. A decorrere dal 1› gennaio 1988 le indennita' di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.

Testo vigente dal 24 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;248~art4 · fonte su Normattiva