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La societa' concessionaria dovra' avere come scopo sociale: lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente; l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario. L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quanto attiene alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS, dovranno prevedere la facolta' per ciascuna delle aziende di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per ciascuna delle due regioni almeno un amministratore. Lo statuto dovra' inoltre prevedere, in caso di scioglimento della societa' concessionaria per qualsivoglia causa, la devoluzione al bilancio dello Stato, in aggiunta a tutte le altre attivita' reversibili, anche delle quote non utilizzate dell'accantonamento previsto al successivo art. 7, n. 12). In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sara' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali. La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003
