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Alla societa' concessionaria e' affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo il vigente ordinamento. Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della societa' concessionaria. L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato corrispondera' alla societa' concessionaria un canone annuo ragguagliato all'entita' del traffico passeggeri e merci secondo criteri e modalita' da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art3 · fonte su Normattiva