1. Gli statuti delle societa' concessionarie sono approvati dai rispettivi Governi. 2. La gestione, la manutenzione, il rinnovamento e la modernizzazione dell'opera sono affidate in comune alle societa' concessionarie, responsabili rispettivamente nei confronti del Governo italiano e di quello francese. Allo scopo di ottenere l'unita' funzionale dell'insieme di tali attivita', esse sono esercitate dal gestore per conto delle societa' concessionarie nelle condizioni previste all'articolo 2.d. 3. Le Parti si concertano sulle disposizioni della concessione accordata da ciascuno di essi e del capitolato di oneri che vi e' allegato. Esse si sforzano di fissare, da una parte e dall'altra, delle disposizioni quanto piu' simili possibile e non vi apporteranno modifiche senza prima essersi consultate. Con riserva dell'applicazione del diritto comunitario e delle normative nazionali compatibili, le Parti decidono di comune accordo qualsiasi riscatto e qualsiasi revoca delle concessioni.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art3 · fonte su Normattiva