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Per l'esecuzione dell'opera si osservano le norme dei capitolati speciali predisposti dalla societa' concessionaria e resi esecutivi con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, che approvano i progetti esecutivi. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS e' riservata l'alta vigilanza dei lavori secondo modalita' da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1. Alle operazioni di esproprio delle aree necessarie alla costruzione del collegamento provvede direttamente ed a proprie spese la societa' concessionaria sulla base del progetto approvato dai Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile. L'approvazione del progetto esecutivo a norma del terzo comma del precedente articolo 4 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere approvate. Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003
