Art. 8 — Disposizioni in materia di trasporti
All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Societa' rete ferroviaria italiana Spa".
Testo vigente dal 1 dicembre 2005
