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Gli eventuali utili di esercizio della societa' concessionaria, al netto dell'accantonamento di cui al successivo articolo 7, n. 12), ed eccedenti la remunerazione del capitale nella misura indicata dallo stesso articolo 7, n. 12), saranno devoluti al Tesoro dello Stato. Al termine della concessione le opere costruite dalla societa' concessionaria passeranno in proprieta' dello Stato.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003
