Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente legge sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura. Gli onorari notarili e gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari inerenti agli atti indicati nel comma precedente sono ridotti ad un quarto.

Testo vigente dal 11 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art8 · fonte su Normattiva