Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonche' dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Testo vigente dal 27 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;283~art14 · fonte su Normattiva