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A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX il numero dei posti di grado 9° annualmente stabilito nel ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare a norma dell'art. 3, comma 2°, della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, e' diminuito di 1710 posti, e, corrispondentemente, e' aumentato di altrettante unita' il numero di quelli previsti per il grado 10° dello stesso ruolo.
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 22 dicembre 2008
