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[1]Coloro che, forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno prestato alla data del 30 giugno 1943-XXI, almeno tre anni di servizio qualificato ottimo o distinto come incaricati di una direzione didattica rurale a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, e disposizioni ulteriori, potranno essere assunti nel ruolo dei direttori didattici in seguito a concorso speciale, con le modalita' che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale, ai posti vacanti o che si renderanno tali nel ruolo medesimo entro il 31 dicembre 1943-XXII. Tali modalita' sono quelle per i concorsi a posti di direttore didattico, di cui al testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e al regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, e successive modificazioni. Il concorso sara' per titoli ed esami, e questi ultimi consisteranno in un colloquio.
[2]A detto concorso potranno essere ammessi anche coloro che, pur sforniti del titolo di abilitazione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno pero' alla data del 30 giugno 1943-XXI, non meno di cinque anni di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali, secondo quanto stabilito nel comma precedente.
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 15 giugno 1948
