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[1]La delega a gestire scuole rurali e per adulti conferita all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta a norma dell'art. 69 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, cessa col 30 settembre 1943-XXI.
[2]Dalla stessa data cessano inoltre di essere parificate alle scuole di Stato le scuole rurali uniche per i contadini istituite nell'Agro romano e amministrate dall'Ente «Le scuole per i contadini» di cui all'art. 11 del citato R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771.
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 22 dicembre 2008
