Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1943 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrate dagli Enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.

[2]Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede.

[3]Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

[5]Data a Roma, addi' 31 maggio 1943-XXI

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Biggini - Acerbo

[8]Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1943-05-31;570~art8 · fonte del testo