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[1]Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrate dagli Enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.
[2]Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede.
[3]Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[5]Data a Roma, addi' 31 maggio 1943-XXI
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Biggini - Acerbo
[8]Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 22 dicembre 2008
