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Alla maggiore spesa, presunta in lire 5 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-11-03;1789~art3 · fonte del testo