Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010. 170 parole tolte.
tolto: L'art. 140 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e modificato con regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145, e' sostituito dal seguente: "Presso le Facolta' di magistero delle Universita' degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a destinare insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alle indennita' di carovita e di studi. "Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento". Il regolamento di cui al precedente capoverso sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-03;41~artunico · fonte del testo