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L'art. 140 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e modificato con regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145, e' sostituito dal seguente: "Presso le Facolta' di magistero delle Universita' degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a destinare insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alle indennita' di carovita e di studi. "Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento". Il regolamento di cui al precedente capoverso sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010
