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Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 1, possono chiedere di essere collocati nei ruoli per l'insegnamento secondario, ai sensi della presente legge, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprano posti statali di ruolo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
