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Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
