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A favore degli insegnanti forniti di idoneita' per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, e' concessa, per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneita' posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
