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Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sara' utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si rendera' in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sara' utilizzato altresi' il contingente delle cattedre lasciate vacanti dai personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo A, ruolo A, grado 6°, ai quali viene estesa la facolta' di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
