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Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli sara' disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneita prodotto. Coloro che risultino gia' compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nella assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art7 · fonte del testo