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Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art9 · fonte del testo