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I sottocapi officina e le sottomaestre di laboratori iscritti nei ruoli speciali transitori che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestre di laboratorio, o abbiano conseguito in uno dei predetti concorsi almeno sessanta punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, ovvero abbiano esercitato lodevolmente, per non meno di sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici, sono iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili e vengono assegnati ai posti di ruolo ordinario, che risultino vacanti in tali scuole alla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione di cui sopra e' subordinata alla presentazione di una "dichiarazione di idoneita'", da rilasciarsi dal capo della scuola presso cui si presta servizio, secondo le modalita' che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e decorrera' dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1961 al 16 dicembre 2010
