I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dal comma predetto, anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di eta' e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se piu' favorevole, nonche', a tutti gli effetti, l'anzianita' del servizio prestato. I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono equiparati, agli effetti del trattamento economico e normativo, alle infermiere professionali, salvo restando il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se piu' favorevole.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art13 · fonte su Normattiva