Gli ospedali, gli Istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalita', la qualifica ed il diploma professionale di coloro che occupano tali posti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art5 · fonte su Normattiva