I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, potranno essere iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, lettera b), della presente legge.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art12 · fonte su Normattiva