Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalita', la qualifica ed il diploma professionale di quelli gia' in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra. Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sara', punita con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art6 · fonte su Normattiva