Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata, dal Ministero della sanita'. L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale 6 condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art8 · fonte su Normattiva