Art. 6 — Norme transitorie
In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1994
