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[1]I proprietari di terreni nelle zone della Sicilia ad economia latifondistica, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unita poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, conformemente alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.

[2]Essi debbono altresi' instaurare nelle loro aziende un'adeguata, direzione tecnica e adottare quei nuovi rapporti stabili di lavoro che giovino a promuovere il miglioramento dei fondi, assicurando l'equo compenso al coltivatore miglioratario.

[3]Alla delimitazione del territorio soggetto all'obbligo di colonizzazione provvede, con suo decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art1 · fonte del testo