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[1]Al trasferimento della proprieta' o del godimento dei beni di provincie, comuni, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altri enti, a termini dell'art. 8, lettera c) si procede per iniziativa dell'Ente col consenso del proprietario.
[2]Il consenso, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dovra' risultare da apposita deliberazione, approvata dalla competente autorita' di tutela.
[3]Il consenso, da parte degli enti ecclesiastici o di culto soggetti a tutela governativa, e' prestato dai loro legittimi rappresentanti, i quali dovranno essere preventivamente autorizzati a norma della legge 27 maggio 1929-VII, n. 848, e del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929-VIII, n. 2262.
[4]Quando la trasformazione fondiaria dell'immobile si presenti particolarmente utile ai fini della colonizzazione, l'attribuzione di esso puo' essere disposta, su richiesta dell'Ente di colonizzazione con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro da cui l'Ente dipende o alla cui tutela e vigilanza e' sottoposto.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
