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[1]Tra le varie forme possibili di attribuzioni e di trasferimento all'Ente degli immobili da trasformare, sara' di preferenza adottata la consegna dell'immobile a scopo di bonificazione, con patto di parziale cessione dell'immobile bonificato, qualora manchi nel proprietario la possibilita' di rimborsare le spese sostenute, al momento della riconsegna.

[2]Nel caso in cui sia pattuita la parziale cessione, i contraenti stabiliranno altresi' le modalita' per la determinazione della parte dell'immobile che dovra' essere ceduta.

[3]Ove non sia diversamente stabilito tra le parti, l'Ente fa propri i frutti dell'immobile durante il periodo della trasformazione, corrisponde al proprietario un canone pari al reddito medio dominicale da lui percepito nell'ultimo quinquennio ed anticipa tutta la spesa per l'esecuzione delle opere fondiarie, l'acquisto di scorte vive e morte, le operazioni colturali, le anticipazioni ai coloni ed in generale l'intero costo, diretto e indiretto, della trasformazione.

[4]All'Ente vengono corrisposti i sussidi e concorsi dello stato nella spesa delle opere fondiarie salvo a portarli in detrazione della somma dovuta dal proprietario.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art11 · fonte del testo