Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Indipendentemente da quanto e' previsto nell'articolo precedente, i proprietari che abbiano ottenuto somme a credito per il compimento delle opere di miglioramento, ai sensi dell'art. 7, sono tenuti, a richiesta dell'Ente, qualora non paghino alla scadenza pattuita le somme ricevute, a cedere una parte dell'immobile in pagamento delle somme stesse. Nell'atto con cui viene accordato il credito, saranno stabilite le modalita' per la determinazione della parte dell'immobile da cedersi a norma di questo articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art12 · fonte del testo