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Indipendentemente da quanto e' previsto nell'articolo precedente, i proprietari che abbiano ottenuto somme a credito per il compimento delle opere di miglioramento, ai sensi dell'art. 7, sono tenuti, a richiesta dell'Ente, qualora non paghino alla scadenza pattuita le somme ricevute, a cedere una parte dell'immobile in pagamento delle somme stesse. Nell'atto con cui viene accordato il credito, saranno stabilite le modalita' per la determinazione della parte dell'immobile da cedersi a norma di questo articolo.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art12 · fonte del testo