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[1]La Cassa depositi o prestiti, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di 400 milioni, erogabili entro quattro anni, ed in misura non superiore a lire 100 milioni annui.

[2]La quota dei 100 milioni annui, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potra' essere utilizzata in quello successivo.

[3]La concessione verra' fatta in base a richieste dell'Ente, approvata con determinazioni del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze.

[4]Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi.

[5]Ove l'Ente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite l'istituto mutuante - senza obbligo di preventiva escussione del debitore - da' comunicazione dell'inadempienza al Ministero delle finanze che sara' tenuto ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi, fino al giorno del pagamento stesso.

[6]In questo caso, il Ministero delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

[7]In relazione alle operazioni assistite da garanzia, verra' iscritta ipoteca sugli immobili acquistati od espropriati dall'Ente per una somma pari al prezzo di acquisto od all'indennita' di esproprio, piu' la spesa prevista per la trasformazione.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 12 giugno 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art14 · fonte del testo