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[1]((La Cassa depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle assicurazioni ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessita' per importi non superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio finanziario)).
[2]((La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potra' essere utilizzata in quello successivo)).
[3]La concessione verra' fatta in base a richieste dell'Ente, approvata con determinazioni del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze.
[4]Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi.
[5]Ove l'Ente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite l'istituto mutuante - senza obbligo di preventiva escussione del debitore - da' comunicazione dell'inadempienza al Ministero delle finanze che sara' tenuto ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi, fino al giorno del pagamento stesso.
[6]In questo caso, il Ministero delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[7]In relazione alle operazioni assistite da garanzia, verra' iscritta ipoteca sugli immobili acquistati od espropriati dall'Ente per una somma pari al prezzo di acquisto od all'indennita' di esproprio, piu' la spesa prevista per la trasformazione.
Testo in vigore dal 12 aprile 1950 al 16 dicembre 2009
