Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. 48 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il mutuo entra in ammortamento alla data dell'ultima somministrazione e l'importo definitivo della somma mutuata corrispondera' all'ammontare totale delle somministrazioni, accresciuto dell'onere degli interessi maturati dalla data di ciascuna pagamento a quella in cui si inizia l'ammortamento.
tolto: Gli interessi sono calcolati al medesimo tasso convenuto per il mutuo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art16 · fonte del testo