Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il mutuo entra in ammortamento alla data dell'ultima somministrazione e l'importo definitivo della somma mutuata corrispondera' all'ammontare totale delle somministrazioni, accresciuto dell'onere degli interessi maturati dalla data di ciascuna pagamento a quella in cui si inizia l'ammortamento.
[2]Gli interessi sono calcolati al medesimo tasso convenuto per il mutuo.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
