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[1]Il mutuo entra in ammortamento alla data dell'ultima somministrazione e l'importo definitivo della somma mutuata corrispondera' all'ammontare totale delle somministrazioni, accresciuto dell'onere degli interessi maturati dalla data di ciascuna pagamento a quella in cui si inizia l'ammortamento.

[2]Gli interessi sono calcolati al medesimo tasso convenuto per il mutuo.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art16 · fonte del testo