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[1]I terreni pervenuti in proprieta' dell'Ente di colonizzazione saranno destinati alla formazione della piccola proprieta' coltivatrice, secondo norme da emanarsi, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze.
[2]Se, per la vendita dei terreni trasformati, con pagamento rateale del prezzo, occorra assicurarsi contro il rischio di insolvenza delle rate, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere tale assicurazione fidejussoria.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
