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[1]Una somma annua non superiore alle L. 500.000, da prelevarsi dalla dotazione complessiva prevista dall'art. 3 della presente legge, sara' destinata con la legge di bilancio in aumento delle assegnazioni per spese generali di qualsiasi natura attinenti ai servizi della bonifica integrale, ivi comprese le spese di studi e ricerche sperimentali, nonche' il pagamento secondo le norme vigenti di premi di operosita' e rendimento al personale.
[2]Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1923-I, n. 422, sono applicabili agli studi che si compiono in relazione ai servizi della bonifica integrale.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
