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[1]In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo, e' aumentato di 80 milioni annui, per cinque anni, a partire dal 1939-40, il limite d'impegno fissato, per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni.

[2]E' pure aumentato di 70 milioni per l'esercizio 1939-40, di 80 milioni nel 1940-41, di 60 milioni annui per gli esercizi dal 1941-42 al 1946-47, di 50 milioni per l'esercizio 1947-48 e di 40 milioni nell'esercizio 1948-49, il limite di impegno fissato dall'art. 5 dello stesso decreto-legge e modifiche successive, per sussidi alle opere di competenza privata.

[3]Tale aumento di limite e' riservato alle opere da eseguire in Sicilia.

[4]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di Concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sara' stabilita la corrispondente distribuzione degli stanziamenti, da contenersi in sette esercizi per la dotazione relativa alle opere pubbliche ed in dodici per quella relativa alle opere di competenza privata con decorrenza dal 1939-40 inclusivo.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art3 · fonte del testo