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[1]E' costituito «l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano».

[2]L'Ente ha il compito di assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari nell'opera di trasformazione dell'ordinamento produttivo e di procedere direttamente alla colonizzazione delle terre delle quali acquisti la proprieta' o il temporaneo possesso.

[3]L'Ente e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che eserciti su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza.

[4]L'Ente e' amministrato da un direttore generale, assistito da una Consulta.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art4 · fonte del testo