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[1]L'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano assorbe l'Istituto per il bonificamento della Sicilia, costituito con R. decreto-legge 19 novembre 1925-IV, n. 2110, e gli succede nei diritti patrimoniali e in generale in ogni rapporto attivo e passivo.

[2]Con decreti Reali da emanare a termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme:

  • a)per l'ordinamento dell'Ente;
  • b)per l'eventuale passaggio all'Ente stesso del personale in servizio presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia, ed il trattamento da attribuire al personale non trasferito. A termini dell'art. 3. n. 1, della stessa legge potra' inoltre essere provveduto all'alimento del patrimonio dell'Ente quale risultera' dall'assorbimento dell'Istituto predetto, mediante prelievo dalla dotazione di cui all'art. 2 della presente legge e saranno attribuite all'Ente stesso, con le varianti richieste dalla specialita' dei suoi compiti le facolta' di cui ai titoli III e IV del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, e al R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art5 · fonte del testo